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libretto d'impianto cosa cambia per l'installatore

Con il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’7 marzo scorso, sono stati aggiornati i nuovi format del “Libretto di impianto” (nel seguito “Libretto”) e dei “Rapporti di efficienza energetica” (nel seguito “Rapporti”) da adottare a partire dal prossimo 1° giugno, per gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione dell’acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, il "Libretto di centrale" o il "Libretto di impianto”, già compilato e conforme al D.M. 17 marzo 20032, deve essere allegato al nuovo format del Libretto. Quindi attenzione a non buttare i vecchi libretti.

Tutti gli installatori, manutentori e terzi responsabili di impianti termici, in occasione dell’installazione di un nuovo impianto termico, della prima manutenzione, della ristrutturazione di un impianto o della verifica dei parametri della combustione, dovranno ricordarsi di compilare il nuovo format di Libretto, allegare i vecchi modelli esistenti e rilasciare copia al proprio cliente.
A regime i dati del Libretto così compilato devono essere inseriti nel catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 74/2013[3].

Quindi una novità da tenere ben presente è che dopo la compilazione del nuovo Libretto nonché i successivi aggiornamenti, i dati relativi a quell’impianto termico devono essere inseriti in un Catasto impianti e quindi trasformato in formato elettronico. Se l’installatore o il manutentore utilizza prima questa possibilità successivamente deve comunque stampare il Libretto su carta e conservarlo, o consegnarlo al responsabile dell’impianto, per presentarlo in occasione delle ispezione delle Autorità competenti.

 

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